di atti 1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonche' le generalita' della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art6 · fonte su Normattiva