di atti 1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonche' le generalita' della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.
Testo vigente dal 16 aprile 1999
