Art. 8 (Convenzione)
di persone nella Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte puo' corrispondere un anticipo.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
