di persone nella Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte puo' corrispondere un anticipo.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art8 · fonte su Normattiva