[1]e Legalizzazione

[2]La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalita' di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'Articolo 7.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art8 · fonte su Normattiva