[1]e Legalizzazione
[2]La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalita' di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'Articolo 7.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
