[1]Articolo V
[2]1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese di entrambe le Parti Contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre. 2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener conto degli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che queste ultime eserciscono su tutta ed una parte della stessa rotta. 3. I servizi convenuti operati dalle imprese designate dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro fine principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di un'adeguata capacita' per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate, nei territori di terzi Stati dovranno essere prese in conformita' con il principio generale, per cui la capacita' deve risultare adeguata:
- a)alle esigenze del traffico avente origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa o diretto a tale territorio;
- b)alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;
- c)le esigenze d'esercizio di servizi a lungo percorso. 5. Prima dell'inizio dei servizi convenuti, e cosi' pure per ogni successiva variazione di capacita', le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
