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[1]Le navi italiane e siamesi potranno passare da un porto di una delle Alte Parti contraenti in uno o piu' porti della stessa Parte, sia per formare o completare il loro carico con destinazione all'estero, sia per scaricare tutto o parte del loro carico portato dall'estero.

[2]Le dette navi potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte del loro carico proveniente dall'estero, destinata ad un altro porto sia dello stesso Paese, sia di un altro, e riesportarla, senza essere costrette a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quelli di sorveglianza, i quali, peraltro, non potranno essere percepiti che nella misura piu' bassa stabilita per le navi nazionali o per quelle della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art18 · fonte del testo