[1]Articolo VIII.

[2]A. Gli strumenti di ratifica o d'approvazione del presente accordo saranno depositati il piu' presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notifichera' a ciascun Governo firmatario e al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico la data dei depositi. Il presente accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo il deposito da parte di due Stati firmatari dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di approvazione. B. Il Consiglio del Nord Atlantico fissera' le date a partire dalle quali il presente accordo si applichera' o cessera' di essere in vigore per gli Organismi della NATO.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artviii · fonte su Normattiva