Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 10 — Termine e trasmissione della risposta
1. La risposta a una domanda di assistenza e' fornita quanto prima possibile. Tuttavia se l'espletamento della richiesta esige un lungo termine, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa l'autorita' che ha inoltrato la domanda precisando, se possibile, la data approssimativa entro la quale la risposta potra' essere comunicata. 2. La risposta alla domanda di assistenza e' inviata all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
