1. La risposta a una domanda di assistenza e' fornita quanto prima possibile. Tuttavia se l'espletamento della richiesta esige un lungo termine, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa l'autorita' che ha inoltrato la domanda precisando, se possibile, la data approssimativa entro la quale la risposta potra' essere comunicata. 2. La risposta alla domanda di assistenza e' inviata all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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