ARTICOLO VII Le Parti Contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorita' alle attivita' che possano essere svolte congiuntamente in avvenimenti turistici internazionali, forme di promozione congiunte nei mercati esteri e istituzione di Borse periodiche per turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-brasiliana.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artvii · fonte su Normattiva