ARTICOLO VII Le Parti Contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorita' alle attivita' che possano essere svolte congiuntamente in avvenimenti turistici internazionali, forme di promozione congiunte nei mercati esteri e istituzione di Borse periodiche per turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-brasiliana.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
