[1]ARTICOLO XII.
[2]L'articolo 21 (ex articolo 19) e' cosi' modificato: "Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. (1) I professori dell'ultimo anno che insegnano altre discipline possono assistere alle deliberazioni con voto consultivo. Esso e' sottoscritto dal Presidente o dal vicepresidente. Il Presidente della Commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale".
Testo vigente dal 5 maggio 1983
