ARTICOLO V PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento diretto ad agevolare sul piano procedurale, finanziario e fiscale gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste (joint ventures) allo scopo di ampliare la propria infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento e alla regolamentazione dei flussi turistici bilaterali. Le due Parti si impegnano ad applicare agli investimenti nel settore turistico la disciplina degli investimenti prevista dall'Accordo Quadro di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artv · fonte su Normattiva