ARTICOLO VI PROGRAMMI TURISTICI CULTURALI Le Parti stimoleranno le attivita' di promozione turistica allo scopo di incrementare l'interscambio e di far conoscere l'immagine dei rispettivi Paesi attraverso la partecipazione a manifestazioni turistiche, culturali, sportive e l'organizzazione di seminari, conferenze e fiere.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artvi · fonte su Normattiva