ARTICOLO VI PROGRAMMI TURISTICI CULTURALI Le Parti stimoleranno le attivita' di promozione turistica allo scopo di incrementare l'interscambio e di far conoscere l'immagine dei rispettivi Paesi attraverso la partecipazione a manifestazioni turistiche, culturali, sportive e l'organizzazione di seminari, conferenze e fiere.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
