[1]ARTICOLO XI VALIDITA' 1. Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalla rispettiva legislazione nazionale. 2. La validita' del presente Accordo e' di cinque anni rinnovabile automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte Contraente e per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. 3. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmeranno il presente Accordo nella citta' di Roma il giorno otto del mese di luglio dell'anno millenovecentonovantuno in due esemplari originali nelle lingue spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artxi · fonte su Normattiva