[1]Esclusione della legalizzazione e validita' di atti e documenti

[2]Le richieste e i documenti forniti in conformita' al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, autenticazioni e apostille ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art23 · fonte su Normattiva