[1]Articolo V

[2]Al carburante, agli oli lubrificanti alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione piu' favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti Contraenti sara' obbligata a concedere all'impresa designata dalla altra Parte Contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte Contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla primi l'arte Contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocita' saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi. 2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra l'arte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione piu' favorita. 3. Il carburante, gli oli lubrificanti le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra l'arte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. Il carburante, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali l'altra l'arie Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere trasportati. In attesa dell'impiego o della esportazioni essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorita' doganali.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artv · fonte su Normattiva