[1]Articolo VI
[2]Le imprese di entrambe Le parti Contraenti debbono godere di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre i loro rispettivi territori. 2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse. 3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le l'arti Contraenti su qualsiasi rotta specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di una impresa designata nel fornire la capacita' su una rotta specificata sara' il trasporto ad un ragionevole e fattore di carico, del traffico sa quella rotta tra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico. 4. L'impresa designata di ciascuna l'arte Contraente puo' imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente traffico destinato a e proveniente (la terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita', delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo. 5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorita' Aeronautiche delle l'arti Contraenti.
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
