[1]Articolo IX.

[2]1. - Vi sara' pari ed equa possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2. - Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovra' prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artix · fonte su Normattiva