[1]Articolo VIII
[2]Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati e delle tariffe, nonche' le eventuali modifiche e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' Aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
