[1]Articolo IX
[2]Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
