[1]Articolo VIII
[2]Ciascuna Parte contraente fara' in modo che la pro pria impresa designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, col massimo preavviso possibile, copie degili orari pubblicati, dei imanuali di orari nonche' le eventuali modifiche, e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
