Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno a richiesta delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente quei dati statistici e quelle relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richiesti. Tali dati comprenderanno qualsiasi informazione necessaria per stabilire la quantita' di traffico trasportata dall'impresa designata di una Parte contraente sui servizi convenuti da e per il territorio dell'altra Parte contraente nonche' l'origine e la destinazione di tale traffico.
Testo vigente dal 12 aprile 1963
