[1]Articolo XIV.

  • A)L'Annesso a questo Accordo deve essere considerato parte integrante dell'Accordo e tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti.
  • B)Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte di entrambe le Parti Contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Karachi il piu' presto possibile. Essi inizieranno a produrre i loro effetti dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[2]Fatto a Roma, addi' 5 ottobre 1957 in duplice copia, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan S. N. BAKAR

[3]Per il Governo della Repubblica italiana NICCOLO GALANTE

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artxiv · fonte su Normattiva