[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di almeno due Stati privi di litorale e di due Stati di transito provvisti di costa marittima. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione necessari per l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, effettuato da tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art20 · fonte su Normattiva