[1]in vigore
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di almeno due Stati privi di litorale e di due Stati di transito provvisti di costa marittima. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione necessari per l'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, effettuato da tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 23 ottobre 1971
