[1]di facilitazioni maggiori
[2]La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione di facilitazioni di transito maggiori di quelle previste dalle disposizioni in essa contenute e che, in condizioni compatibili con i principi da essa enunciati, fossero state convenute fra gli Stati Contraenti o accordate da uno di essi. Del pari, la Convenzione non impedira' in alcun modo agli Stati Contraenti di accordare simili facilitazioni in avvenire.
Testo vigente dal 23 ottobre 1971
