[1]di facilitazioni maggiori

[2]La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione di facilitazioni di transito maggiori di quelle previste dalle disposizioni in essa contenute e che, in condizioni compatibili con i principi da essa enunciati, fossero state convenute fra gli Stati Contraenti o accordate da uno di essi. Del pari, la Convenzione non impedira' in alcun modo agli Stati Contraenti di accordare simili facilitazioni in avvenire.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art9 · fonte su Normattiva