[1]franche ed altre facilitazioni doganali

[2]Per agevolare il trasporto in transito, potranno essere disposte nei porti di ingresso ed uscita degli Stati di transito, delle zone franche o altre facilitazioni doganali mediante accordi fra tali Stati e gli Stati privi di litorale. Agevolazioni di questo tipo potranno del pari essere disposte a favore degli Stati senza litorale in altri Stati di transito sprovvisti di costa o di porti marittimi.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art8 · fonte su Normattiva