Il Governo colombiano favorira' nelle scuole italiane esistenti in Colombia, nel quadro di quanto contenuto nel seguente articolo 6, lo svolgimento del programma di lingua e letteratura italiane, nonche' di storia e cultura italiane, quali materie obbligatorie, assicurando ad esse; nel piano di studio, il numero di ore settimanali necessarie a un adeguato svolgimento di detto programma. Il Governo della Repubblica italiana raccomandera' nel quadro dell'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie italiane, che particolari riferimenti siano fatti alla letteratura, alla storia e alla cultura colombiane.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art3 · fonte su Normattiva