Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Universita' e gli Istituti superiori di cultura dei due Paesi, mediante:

  • a)scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;
  • b)scambio di professori, bibliotecari, direttori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;
  • c)scambio di borsisti;
  • d)scambio di pubblicazioni ufficiali fra le Universita', Accademie,. Biblioteche, Associazioni scientifiche e Istituzioni culturali in genere. In particolare, saranno favoriti la creazione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per scopo indagini archeologiche, scientifiche e tecniche, nonche' la concessione di borse di studio e di specializzazione, destinate a cittadini italiani e colombiani, nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art8 · fonte su Normattiva