ARTICOLO III 1. In vista di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti contraenti incoraggeranno, ove necessario, la conclusione di intese supplementari per svolgere, attivita' di cooperazione fra le loro istituzioni governative, istituti di ricerca, universita' ed altri enti pertinenti nel quadro del presente Accordo. Tali intese saranno stipulate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due paesi. 2. Le intese di cui al paragrafo 1 del presente Articolo includeranno i termini e le condizioni nonche' le procedure da seguire per particolari attivita' di cooperazione, ed altre questioni rilevanti, ivi comprese quelle relative alla protezione dei diritti della proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 7 gennaio 2004
