[1]' di trasferimento

[2]1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro tre mesi dopo che gli obblighi fiscali siano stati assolti, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data nella quale l'investitore fa domanda per il relativo trasferimento, con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 riguardante il tasso di cambio applicabile nel caso di nazionalizzazione o esproprio o misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione.

[3]2. Gli obblighi fiscali si intendono usciti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art8 · fonte su Normattiva