[1]Obiettivo e principi

[2]1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni del presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 del presente titolo, non assoggettabile a dazi doganali.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art119 · fonte su Normattiva