Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 10 (Convenzione 109)
Ciascun membro dovra' prendere le necessarie misure onde:
- a)assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;
- b)assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilita' di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
