Ciascun membro dovra' prendere le necessarie misure onde:

  • a)assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;
  • b)assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilita' di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art10 · fonte su Normattiva