Ciascun membro dovra' adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all'assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art11 · fonte su Normattiva