Art. 29 (Convenzione 109)
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunzie pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario all'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
