1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:
- a)la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinera' di diritto, nonostante l'articolo 30 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia gia' in vigore;
- b)dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione rivista.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
