1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione che preveda una revisione comportera' ipso jure l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 9 sopra enunciato, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratifichino la Convenzione di revisione.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art13 · fonte su Normattiva