Art. 13 (Convenzione 134)
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' affetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facolta' di denunzia contemplata dal presente articolo dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
