Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 17 (Convenzione 134)
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:
- a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
