Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 17 (Convenzione 138)
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
- a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
