1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  • a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-138-art17 · fonte su Normattiva