Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 13 (Convenzione 139)
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione:
- a)la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di diritto, nonostante l'atricolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purche' la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
