1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione:

  • a)la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di diritto, nonostante l'atricolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purche' la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art13 · fonte su Normattiva