Art. 1 (Convenzione 136)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE 136
[3]CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE
[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sara' denominata Convenzione sul benzene, 1971:
[5]ARTICOLO 1.
[6]La presente Convenzione si applica a tutte le attivita' che comportano l'esposizione dei lavoratori:
- a)a idrocarburo aromatico benzene C6 H6, qui di seguito chiamato "benzene";
- b)ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati "prodotti contenenti benzene".
Testo vigente dal 29 aprile 1981
