Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 6 (Convenzione 137)
Gli Stati membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
