Art. 13 (Convenzione 138)
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della propria facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
