1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrera'. La denuncia avra' effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione. 2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-150-art13 · fonte su Normattiva