1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione totalmente o parzialmente riveduta della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:

  • a)la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comportera', di diritto, malgrado l'articolo 22 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, purche' la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei Membri. 2. La presente convenzione restera' mi ogni caso vigente, quanto a forma e portata, per quei Membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la convenzione riveduta.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art26 · fonte su Normattiva