1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art9 · fonte su Normattiva