[1]dell'Agenzia

[2]1. L'Agenzia sara' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all'uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficiera' inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia. 2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l'autorizzazione delle autorita' italiane e senza che siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art13 · fonte su Normattiva