[1]Afflusso, permanenza, movimenti e deflusso

[2]L'afflusso, la permanenza, i movimenti e il deflusso del personale dello Stato inviante, ivi compreso l'afflusso e deflusso di materiali ed attrezzature per la difesa per l'attuazione del presente Accordo nel territorio del Paese ricevente sara' regolato in conformita' con le leggi nazionali del Paese ricevente.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art11 · fonte su Normattiva