[1]Requisiti sanitari

[2]1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformita' ai seguenti principi: a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante; b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante; c. il Paese inviante ha la responsabilita' di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio; d. ogni Paese assume la responsabilita' di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese. 2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale e' tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art12 · fonte su Normattiva