In tutti i locali dell'equipaggio in cui deve essere assicurata la liberta' di circolazione, l'altezza dello spazio libero non sara' inferiore a metri 1,98 (6 piedi 6 pollici); tuttavia l'autorita' competente potra' autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell'equipaggio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art10 · fonte su Normattiva