Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 3 (Convenzione 133)
Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s'impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:
- a)alle disposizioni delle parti II e III della convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
- b)alle disposizioni della parte II della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
