Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s'impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:

  • a)alle disposizioni delle parti II e III della convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
  • b)alle disposizioni della parte II della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art3 · fonte su Normattiva