Art. 4 (Convenzione 143)
Gli Stati membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici d'informazione con gli altri Stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei Lavoratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
